Ricorsi

Prima di proporre ricorso con la motivazione di “mancanza di documentazione” relativa alle postazioni, ai limiti di velocità o ad altre autorizzazioni necessarie per contestare le infazioni al Codice della strada vi proponiamo una raccolta di questi atti.

Ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) In alternativa al pagamento in misura ridotta, l’intestatario del verbale può proporre entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notifica, ricorso al Prefetto di Padova con atto da presentarsi o da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a questo Comando di Polizia Locale – Ufficio Contravvenzioni e Contenzioso – sito in Piazza Pierobon n. 1 – 35013 Cittadella (PD). Al ricorso possono essere allegati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere inoltre richiesta l’audizione personale alla medesima autorità. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto presso la sua sede, Piazza Antenore, n. 3 – 35121 Padova oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Provvedimenti del Prefetto (art. 204 C.d.S.) – Il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione più eventuali spese. La medesima autorità, qualora non ritenga fondato l’accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. 

Ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.) Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, l’intestatario del verbale, nello stesso termine di 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Padova (PD), Via Carlo Rezzonico, n. 31 – 35131 Padova (PD), direttamente dall’interessato, per mezzo di procuratore speciale ovvero tramite raccomandata, previo pagamento del contributo unificato ai sensi della Legge n. 191 del 23/12/2009 pari a € 43,00 per sanzioni fino a € 1.100,00 e ad € 85,00 per sanzioni oltre € 1.100,00.

Notificazione verbale a soggetto estraneo (art. 386 reg. C.d.S.) Qualora alla data di accertamento della violazione, il veicolo non fosse di proprietà della persona alla quale è stato notificato il verbale, ovvero in caso di notifica eseguita a soggetto comunque estraneo alla violazione, I’interessato è pregato di comunicarlo immediatamente a questo Comando di Polizia Locale allegando eventuale idonea documentazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica Contrav@distrettopl.pd1a.it oppure tramite raccomandata a questo Comando di Polizia Locale – Ufficio Contravvenzioni – sito in Piazza Pierobon , n. 1 – 35013 Cittadella (PD).

Titolo esecutivo (art. 203 C.d.S.) Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e, se consentito, non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre che per spese di procedimento, eventuali maggiorazioni, aggi e diritti di riscossione. L’eventuale pagamento in misura inferiore/oltre il termine (art. 389 Reg.to C.d.S.) sarà tenuto in acconto della somma iscritta a ruolo.