Tipologia verbali

  • CONTESTAZIONE IMMEDIATA: la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l’infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione del verbale. 
  • CONTESTAZIONE SUCCESSIVA: quando la violazione non è contestata immediatamente sul posto e viene notificata entro 90 giorni dalla data di accertamento. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
  • Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di contestazione (notifica) si potrà beneficiare della riduzione del 30% della sanzione minima edittale prevista.
  • PREAVVISO: (foglietto giallo) in caso di violazioni alle norme che regolano la sosta dei veicoli è facoltativamente apposto sul parabrezza del veicolo dall’operatore di Polizia Locale. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 10 giorni dalla data di accertamento, dopo tale data in automatico verrà inviato il relativo verbale al proprietario del veicolo con ricarico delle spese di notifica. Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica del verbale. In caso di violazioni con decurtazioni di punti il proprietario del veicolo è invitato a fornire le generalità e la patente di chi ha commesso l’infrazione, in caso di mancata comunicazione verrà applicata la sanzione prevista dall’art. 126-bis del CDS.  

NOTIFICA  

TEMPI:il verbale deve essere notificato al responsabile – obbligato entro 90 giorni (360 gg. se residente all’estero) dalla data d’accertamento della violazione o in caso di mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d’esecuzione del Codice della strada), il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Locale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati 

MODALITÀ NOTIFICA :

  •   IMMEDIATA consegna del verbale al responsabile della violazione – obbligato in solido 
  •  TRAMITE MESSO COMUNALE consegna del verbale al responsabile – obbligato oppure può essere notificata, in assenza del destinatario,a persone di famiglia/conviventi o a persone incaricate a ricevere l’atto (ad es: segretaria o portiere). In assenza del destinatario e di persona incarica a ricevere l’atto, il messo comunale deve lasciare un avviso in cui dichiara i motivi dell’impossibile consegna dell’atto e che l’atto medesimo sarà depositato presso la Casa comunale; successivamente all’interessato sarà spedita una raccomandata per comunicare la giacenza del verbale presso l’ufficio messi (art. 140 c.p.c.). In tal caso la data d’avvenuta notifica è la data d’invio della raccomandata e non quella del ritiro del verbale.
  • TRAMITE SERVIZIO POSTALE consegna del verbale al responsabile – obbligato con raccomandata – atto giudiziario. In assenza dell’interessato e di altre persone a cui l’atto può essere consegnato, il portalettere rilascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica la giacenza presso l’ufficio postale di una raccomandata contenente un atto giudiziario e seguirà una ulteriore raccomandata contenente la comunicazione d’avvenuto deposito (Cad) dell’atto giudiziario medesimo. La notifica s’intende regolarmente compiuta decorsi 10 giorni dalla data del deposito dell’atto presso l’ufficio postale con l’invio della seconda raccomandata. 

TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC   consegna del verbale al responsabile – obbligato tramite Pec sulla casella di posta elettronica certificata. La notifica s’intende regolarmente compiuta il giorno stesso della ricevuta di consegna Pec.